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Sez. L, Sentenza n. 2853 del 24/03/1987 (Rv. 451974 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA TUTTI I LAVORATORI ADDETTI ALLE STESSE MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONCESSIONI DI UNA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA SOLO A TALUNI DIPENDENTI IN RELAZIONE AD UNA DIVERSA POSIZIONE SOGGETTIVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451974-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA TUTTI I LAVORATORI ADDETTI ALLE STESSE MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONCESSIONI DI UNA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA SOLO A TALUNI DIPENDENTI IN RELAZIONE AD UNA DIVERSA POSIZIONE SOGGETTIVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Non esiste nel nostro ordinamento (se non sotto il profilo di tendenziale modello di sviluppo) un principio di diritto positivo a carattere precettivo, ed immediatamente operante, che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di trattamento retributivo fra tutti i lavoratori svolgenti le stesse mansioni: siffatto principio - che non trova sostegno nelle fonti legislative, anche di diritto comunitario ed internazionale (recepito dall'ordinamento italiano) - non è, in particolare, ricavabile né dall'art. 36 cost. (che si limita a fissare il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni possibile comparazione intersoggettiva) né dall'art. 3 cost. (che stabilisce soltanto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non certo nell'ambito dei rapporti privatistici, quali appunto i rapporti di lavoro privato). Pertanto, costituisce legittimo Esercizio della libera autonomia contrattuale del datore di lavoro la concessione di una maggiorazione retributiva solo a taluni dipendenti in relazione ad una diversa posizione soggettiva (nella specie, solo a quelli muniti di laurea) allorquando non vi sia violazione dei minimi retributivi garantiti da norme costituzionali e da istituti regolati da norme di legge inderogabili. (V 5796/85, mass n 442977; (V 2394/85, mass n 440249; (V 2292/85, mass n 440178; (V 2292/85, mass n 440178).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)