Sez. L, Sentenza n. 2027 del 25/02/1988 (Rv. 457898 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA TUTTI I LAVORATORI SVOLGENTI LE STESSE MANSIONI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI EX ARTT. 3 E 36 COST. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ADOZIONE CONTRATTUALE DI DIFFERENTI DIVISORI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE E ALLA PREVISIONE DEL PARI CONTRATTUALE PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE DI UNA RETRIBUZIONE ORARIA INFERIORE A QUELLA DEI LAVORATORI A TEMPO PIENO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PARITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA TUTTI I LAVORATORI SVOLGENTI LE STESSE MANSIONI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI EX ARTT. 3 E 36 COST. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ADOZIONE CONTRATTUALE DI DIFFERENTI DIVISORI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE E ALLA PREVISIONE DEL PARI CONTRATTUALE PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE DI UNA RETRIBUZIONE ORARIA INFERIORE A QUELLA DEI LAVORATORI A TEMPO PIENO.*
Non esiste nel nostro ordinamento un principio di diritto positivo, a carattere precettivo ed immediatamente operante, che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di trattamento retributivo fra tutti i lavoratori svolgenti le stesse mansioni: siffatto principio - che non trova sostegno nelle fonti legislative, anche di diritto comunitario ed internazionale (recepito dall'ordinamento italiano) - non è, in particolare, ricavabile né dall'art. 36 cost. (che si limita a fissare il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva) né dall'art. 3 cost. (che stabilisce soltanto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non certo nell'ambito dei rapporti privatistici, quali appunto i rapporti di lavoro privato). (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza di merito, che aveva ritenuto la nullità dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 5 aprile 1980 sul rilievo - dalla stessa Corte giudicato, peraltro, non adeguatamente motivato - che esso, mediante l'adozione di differenti divisori della retribuzione mensile, prevedeva per gli esattori autostradali a tempo parziale una retribuzione oraria inferiore a quella dei lavoratori a tempo pieno). (V 2853/87, mass n 451974; (V 163/86, mass n 443805).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)