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Sez. 3, Sentenza n. 6396 del 07/07/1994 (Rv. 487309 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione | Diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il verso il proprio assicurato - Prescrizione annuale ex art. 2952 comma secondo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487309-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione

Il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il proprio assicurato, previsto dall'art. 18 comma secondo legge 24 dicembre 1969 n. 990 (sostituito dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), configura un diritto di regresso operante in modo autonomo fra le dette parti, che deriva dal contratto di assicurazione, con la conseguenza che esso si prescrive nel termine di un anno ai sensi dell'art. 2952 comma secondo cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)