Sez. 3, Sentenza n. 9814 del 09/10/1997 (Rv. 508676 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Rivalsa dell' assicuratore verso l' assicurato - Azione contrattuale - Ragioni - Conseguenze - Art. 2952, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
Il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato benché previsto dall'art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990 come speculare all'inopponibilità, al terzo danneggiato, delle eccezioni derivanti dal contratto, prevista dal medesimo comma del succitato articolo ha natura contrattuale, e quindi si prescrive in un anno, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., perché deriva dall'inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto, di non esporre l'assicuratore a pregiudizi economici estranei al rischio assicurato e perciò non correlati al premio pattuito, dal che appunto deriva la rivalsa, volta a riequilibrare il sinallagma alterato, com'è confermato anche dall'esclusione della rivalsa stessa se non vi è tale inadempimento (art. 1, legge 1969 n. 990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)