Sez. L, Sentenza n. 1757 del 01/03/1985 (Rv. 439714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ EX CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL SETTORE DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - CONDIZIONI - "FACOLTÀ DI FIRMA SOCIALE" - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE IN IPOTESI DI SUBORDINAZIONE DELLA FACOLTÀ DI FIRMA ALL'ASSENZA DEL FUNZIONARIO TITOLARE DI ESSA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ EX CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL SETTORE DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - CONDIZIONI - "FACOLTÀ DI FIRMA SOCIALE" - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE IN IPOTESI DI SUBORDINAZIONE DELLA FACOLTÀ DI FIRMA ALL'ASSENZA DEL FUNZIONARIO TITOLARE DI ESSA.*
Nella contrattazione collettiva del settore delle aziende di credito e finanziarie, la figura del "funzionario" di banca, di esclusiva origine contrattuale, collocata in posizione inferiore rispetto al dirigente, ma ricompresa anch'essa nell'ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio, è caratterizzata, all'infuori della particolare ipotesi di investitura formale della qualifica o della preposizione ad agenzie di città o di filiali con un determinato organico di personale, dalla "facoltà di firma sociale", cioè dal conferimento da parte del datore di lavoro di un potere di rappresentanza, da esercitarsi anche congiuntamente, in via generale e continuativa, nel nome e per conto della banca, in relazione a mansioni che comportano il compimento, ai vari livelli di Competenza e nei limiti statutari, di Atti di contenuto gestionale pertinenti all'Esercizio dell'impresa. Ove invece la facoltà di firma sia attribuita rispetto a predeterminati singoli Atti ed operazioni, che rientrano nei limiti delle specifiche mansioni impiegatizie assegnate al dipendente e che di esse costituiscono il necessario completamento (come nel caso delle mansioni di cassiere), deve negarsi che possa individuarsi la figura del funzionario. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso il diritto alla qualifica di funzionario in un'ipotesi in cui la facoltà di firma era subordinata all'assenza del funzionario cui la stessa era in via normale conferita). (V 5050/81, mass n 415836; (V 167/79, mass n 396236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)