Sez. L, Sentenza n. 4096 del 10/05/1997 (Rv. 506119 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, con riferimento al combinato disposto degli artt. 18, 25, 28 e 29 C.C.N.L. 31 maggio 1987 per i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, aveva ritenuto che la maggiorazione per lavoro notturno normalmente prestato sulla base di turni periodici dovesse essere computata nella base di calcolo per il trattamento di malattia ed infortunio e per le ferie a favore dei lavoratori turnisti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)