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Sez. L, Sentenza n. 1675 del 17/02/1998 (Rv. 512710 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa all'incidenza del compenso per lavoro notturno secondo il c.c.n.l. del 1987 per i dipendenti autostradali, su alcuni degli istituti retributivi.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512710-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in riferimento al c.c.n.l. 31 maggio 1987 per i dipendenti di società concessionarie di autostrade, il compenso per lavoro notturno - definito dall'art. 18 non quale componente della retribuzione, ma quale elemento aggiuntivo della stessa -, dovesse, in caso di erogazione continuativa e uniforme, essere computato nel calcolo dei compensi per festività lavorate, congedi matrimoniali, assenze per malattie e infortuni sul lavoro, ed escluso invece quanto alle mensilità aggiuntive, retribuzione del periodo feriale e dei permessi retribuiti, per cui il contratto richiamava espressamente la nozione di retribuzione ex art. 18).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)