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Sez. L, Sentenza n. 10045 del 24/07/2001 (Rv. 548437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'incidenza del compenso per lavoro notturno dei dipendenti autostradali su alcuni degli istituti retributivi.
Stato
decisa il 2001-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione (nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in riferimento al c.c.n.l. 31 maggio 1987 per i dipendenti di società concessionarie di autostrade, il compenso per lavoro notturno - definito dall'art. 18 quale elemento aggiuntivo della retribuzione - dovesse, se erogato in modo continuativo e uniforme, essere computato nel calcolo dei compensi per trattamento di malattia e infortuni, congedi matrimoniali e permessi, ed escluso invece quanto alle mensilità aggiuntive e alla retribuzione del periodo feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)