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Sez. 1, Sentenza n. 5557 del 15/05/1993 (Rv. 482381 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica e agevolata | Assegnatari degli alloggi - Canoni dovuti - Determinazione - Potere - Istituti autonomi per le case popolari - Spettanza - Disciplina ex art. 93 del d.P.R. n. 616 del 1977 - Rilevanza - Esclusione - Disciplina ex art. 22 legge n. 513 del 1977 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482381-01

Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica e agevolata

L'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con il trasferimento alle regioni delle funzioni esercitate dallo Stato in materia di edilizia residenziale pubblica, non tocca, nell'ambito dei singoli rapporti con gli assegnatari degli alloggi, il potere di determinare i canoni in concreto dovuti, che resta attribuito agli istituti autonomi per le case popolari, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, nell'esercizio dei loro persistenti compiti di gestione del proprio patrimonio immobiliare (con esclusione degli atti inerenti alla costituzione o caducazione del rapporto di assegnazione, devoluti ai comuni a norma dell'art. 95 del citato d.P.R. n. 616 del 1977). Su tale potere, peraltro, non incide l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977 n. 513, il cui art. 22 si occupa di fissare, fino a che le regioni non legiferino al riguardo, i criteri generali cui devono conformarsi i provvedimenti amministrativi di quantificazione di detti canoni, ferme restando le precedenti disposizioni in tema di competenza all'adozione dei provvedimenti medesimi.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 21, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 22, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 93, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)