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Sez. 3, Sentenza n. 886 del 20/03/1969 (Rv. 339254 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - PREGIUDIZIO DELLA DECISIONE DI MERITO - ESCLUSIONE - REVOCABILITA E MODIFICABILITA - ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIURAMENTO DECISORIO - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339254-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - PREGIUDIZIO DELLA DECISIONE DI MERITO - ESCLUSIONE - REVOCABILITA E MODIFICABILITA - ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIURAMENTO DECISORIO - REVOCABILITA.*

I provvedimenti del collegio che hanno Forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e, di regola, sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio. Pertanto, il collegio puo revocare un'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, qualora, valutando gli elementi probatori acquisiti al processo, ritenga ingiustificato il deferimento del giuramento medesimo. (V. 1785-68, massima n.333689 2739-67, massima n.330259).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)