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Sez. 5, Sentenza n. 4745 del 03/03/2006 (Rv. 587390 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative a pretese tributarie derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni - Dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 - Cartella di pagamento - Ovvero avviso di mora, in caso di mancata notifica della cartella - Termine di decadenza per la notifica - Fissazione - Norma transitoria - Portata applicativa - Situazioni tributarie pendenti presso l'ente impositore - Rapporti tributari ancora "sub iudice".
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587390-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, ha fissato, al comma quinto-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell'art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora - sul presupposto dell'equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora "sub iudice".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)