diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2681 del 04/02/2011 (Rv. 616532 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella di pagamento - Termine per la notifica - Sentenza Corte costituzionale n. 280 del 2005 - Art. 1 comma 5-ter d.l. n. 156 del 2005 - Norma transitoria emanata per dare attuazione alla sentenza - Portata applicativa - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616532-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1, comma 5-ter, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, che ha sostituito il comma secondo dell'art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, stabilendo che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non si applica alle cartelle che siano state notificate prima della sua entrata in vigore, in quanto la norma, pur rientrando fra quelle emanate per dare attuazione alla pronuncia di incostituzionalità prevista nella sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, non può essere considerata automaticamente retroattiva in assenza di un'esplicita indicazione legislativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 n. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)