Sez. U, Sentenza n. 7871 del 11/06/2001 (Rv. 547394 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Distanze tra costruzioni - Controversie tra privati di fondi finitimi - Devoluzione alla giurisdizione dell'A.G.O..
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia tra privati, promossa per ottenere la demolizione della costruzione che si assuma realizzata dal vicino in violazione delle norme sulle distanze, investendo posizioni di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)