Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 03/10/1975 Ud. (dep. 22/01/1976) Rv. 131996 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO DI ASSEGNO IN BIANCO E DI FALSIFICAZIONE DELLO STESSO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO DI ASSEGNO IN BIANCO E DI FALSIFICAZIONE DELLO STESSO.*
La valutazione del danno, ai fini della concessione o del diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita, deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata direttamente dall'Azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o modalita successivi al reato medesimo. (fattispecie in tema di furto di un modulo in bianco, staccato da un libretto di assegni di conto corrente, assegno riempito falsamente. La suprema Corte ha escluso la sussistenza della attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, in quanto il valore andava riferito non al documento sottratto, ma alla somma documentata su di esso).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)