Sez. 2, Sentenza n. 1586 del 16/11/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152304 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI EMESSI IN BIANCO - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL MODULO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI EMESSI IN BIANCO - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL MODULO.*
Nell'ipotesi di ricettazione di moduli di assegni bancari, emessi in bianco, ai fini della concessione o del diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale del reato di ricettazione deve essere eseguita in base al valore del modulo stesso e non al diritto di credito incorporabile nel titolo. (V. Mass. 147642/81 nel senso che in tema di rapina il valore va rapportato all'importo degli assegni; V. Mass. 139702/78 nel senso che la valutazione va effettuata in rapporto all'importo del titolo, qualora quest'ultimo sia completato prima della consegna al ricettatore; V. Mass. 131996/76 nel senso che la valutazione del danno va fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata al momento della consumazione del reato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)