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Sez. 2, Sentenza n. 1165 del 06/10/1980 Ud. (dep. 18/02/1981) Rv. 147642 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELL'ASSEGNO E NON AL COSTO DEL RELATIVO MODULO.*
Stato
decisa il 1980-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147642-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELL'ASSEGNO E NON AL COSTO DEL RELATIVO MODULO.*

Ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita il valore degli assegni ricettati va riportato all'importo degli stessi e non al costo dei relativi moduli. (Conf mass n 139702; (Conf mass n 131996).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)