Sez. L, Sentenza n. 8013 del 18/07/1991 (Rv. 473223 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (Accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - In genere | Sentenza resa dal Tribunale in controversia di lavoro - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (Accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - In genere
A seguito della sentenza n. 69 del 1982 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 ultimo comma della legge fallimentare, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro in sede di opposizione allo stato passivo - è inammissibile il ricorso per Cassazione direttamente proposto contro la pronuncia del Tribunale fallimentare nelle controversie aventi per oggetto qualsiasi credito per il quale in sede ordinaria dovrebbe essere applicato il rito previsto dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., ivi compresi quelli che non eccedono la competenza per valore del Pretore, restando tale pronuncia impugnabile con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)