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Sez. 2, Sentenza n. 234 del 18/01/1990 (Rv. 464862 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ISTANZA DEL PROCURATORE - FORMA.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464862-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ISTANZA DEL PROCURATORE - FORMA.*

In tema di distrazione delle spese processuali, l'istanza del procuratore non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la semplice dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso diritti ed onorari, senza che il soccombente abbia alcun interesse ad opporsi alla relativa pronuncia. (V 4889/81, mass n 415619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)