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Sez. 1, Sentenza n. 4889 del 05/08/1981 (Rv. 415619 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DI ANTICIPAZIONE DELLE SPESE E DI MANCATA RISCOSSIONE DEGLI ONORARI - SUFFICIENZA - DEDUZIONE, DA PARTE DEL SOCCOMBENTE, DELLA RINUNCIA DEL DIFENSORE AGLI ONORARI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415619-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DI ANTICIPAZIONE DELLE SPESE E DI MANCATA RISCOSSIONE DEGLI ONORARI - SUFFICIENZA - DEDUZIONE, DA PARTE DEL SOCCOMBENTE, DELLA RINUNCIA DEL DIFENSORE AGLI ONORARI - IRRILEVANZA.*

Per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, senza alcun margine di Sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione. Pertanto, il soccombente, non può opporsi, per difetto di interesse, al provvedimento di distrazione, invocando la rinunzia agli onorari da parte del difensore distrattario nei confronti del suo cliente, non riguardando la liquidazione giudiziaria onorari effettivamente pagati, ma onorari astrattamente corrispondenti all'oggettiva entità della prestazione professionale svolta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)