Sez. 5, Sentenza n. 19646 del 19/04/2011 Cc. (dep. 18/05/2011) Rv. 250178 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione ex art. 304, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. - Ordinanza dispositiva espressa - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora si tratti di sospensione obbligatoria, ex art. 304, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., - nella specie in ragione dell'astensione dalle udienze, proclamata dalla categoria forense, cui abbiano aderito i difensori impegnati nel processo - non è necessaria un'esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali, in quanto, in tal caso, l'ordinanza di rinvio del dibattimento, ricognitiva dei presupposti che ne giustificano l'adozione - e, quindi, avente chiaro e specifico riferimento all'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b, cod. proc. pen., e oggetto di discussione fra le parti ed il giudice - ben può costituire 'l'ordinanza appellabilè, di cui all'art. 310 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)