Sez. 3, Sentenza n. 11143 del 26/10/1995 (Rv. 494382 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Riforma della sentenza in appello - Obbligo di restituzione - Debito di valuta - Risarcimento del maggior danno - Richiesta al giudice d'appello - Inammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ai sensi del previgente art. 282 cod. proc. civ., che, in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice d'appello, debbono essere restituite costituiscono debito di valuta, sicché trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo oltre agli interessi legali il diritto al risarcimento del "maggior danno", ai sensi dell'art. 1224 comma secondo cod. civ.. Detto risarcimento non può, peraltro, essere chiesto allo stesso giudice d'appello, ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 33, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 48, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)