Sez. 2, Sentenza n. 30704 del 12/04/2013 Cc. (dep. 17/07/2013) Rv. 256558 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Reati di "contesto mafioso" - Sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013 - Applicazione di misura cautelare non carceraria - Possibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di "contesto mafioso", diversi da quelli di partecipazione o concorso nell'associazione prevista dall'art. 416 bis cod. pen., divenuta "relativa" per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 29 marzo 2013, n. 57, può essere superata se il giudice individua analiticamente elementi di positiva e concreta attenuazione del valore sintomatico del fatto, (In motivazione la Corte ha evidenziato, richiamando la pronuncia di incostituzionalità, che "l'appartenenza dell'agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneità ad esse" costituisce specifico criterio di riferimento per la scelta di misura diversa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)