Sez. 3, Sentenza n. 1488 del 10/12/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258017 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati sessuali - Sentenza della Corte cost. n. 265 del 2010 - Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Superamento - Condizioni - Onere di motivazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati sessuali, divenuta relativa a seguito della sentenza della Corte cost. n. 265 del 2010, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti anche d'ufficio elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, fermo restando che l'obbligo di motivazione è più analitico qualora il giudice ritenga non vincibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)