Sez. U, Ordinanza n. 34473 del 19/07/2012 Cc. (dep. 10/09/2012) Rv. 253186 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Operatività - Ambito - Sostituzione con misura meno afflittiva - Esclusione - Reati aggravati "ex" art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Questione di costituzionalità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. (La Corte, nell'occasione, anche con la decisione qui richiamata e non massimata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso). (Conf. Sez. un., 19 luglio 2012 n. 34474, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13 com. 1, Costituzione art. 27 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)