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Sez. 2, Sentenza n. 5843 del 01/12/1999 Cc. (dep. 11/05/2000) Rv. 215909 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Ordinanza cautelare emessa dopo la dichiarazione di inefficacia di quella precedente - Nuova valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari anche alla luce delle nuove acquisizioni - Necessità.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215909-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Il giudice richiesto dal pubblico ministero di emettere una nuova misura cautelare a seguito della declaratoria di inefficacia della precedente, deve nuovamente procedere al vaglio della sussistenza, al momento della decisione, del grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari, motivando adeguatamente al riguardo nei termini prescritti dall'art. 292 cod. proc. pen., e ciò specie nell'ipotesi in cui sia trascorso dal primo provvedimento un notevole lasso di tempo durante il quale, nel corso delle indagini preliminari ovvero nel dibattimento, si siano acquisiti nuovi elementi che in nessun caso possono essere ignorati nella sede di cui si tratta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)