Sez. 1, Sentenza n. 4922 del 10/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202965 - 01
Misure cautelari - Personali - In genere | Inefficacia della misura per decorso dei termini perentori fissati in tema di riesame - Ripristino della misura con un nuovo provvedimento - Legittimità - Motivazione del nuovo provvedimento "per relationem" a quello caducato - Legittimità.
Misure cautelari - Personali - In genere
A seguito dell'avvenuta scarcerazione dell'imputato a causa della inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 309 cod. proc. pen. per la valutazione dell'istanza di riesame, può essere legittimamente emesso nuovo provvedimento cautelare per i medesimi fatti poiché la preclusione del "ne bis in idem" opera soltanto quando la misura sia stata annullata in conseguenza di un riesame nel merito o per la mancanza delle condizioni generali di legittimità ed il nuovo provvedimento restrittivo può ben essere motivato "per relationem" al precedente provvedimento caducato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 n. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 n. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)