Sez. 6, Sentenza n. 565 del 12/02/1995 Cc. (dep. 30/03/1995) Rv. 201021 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Inosservanza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti - Caducazione della misura - Reiterazione dell'ordinanza di custodia cautelare - Legittimità - Sussistenza - Equiparazione alla reiterazione della misura estinta per esigenze probatorie - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Deve ritenersi ammissibile la reiterabilità, anche in mancanza di mutamenti dei presupposti di fatto, dell'ordinanza con la quale è applicata una misura cautelare coercitiva, quando ne sia stata dichiarata l'inefficacia per inosservanza del termine perentorio stabilito, ai fini del riesame del provvedimento stesso, dall'art. 309 cod.proc.pen. La regola della preclusione processuale in forza del principio del "ne bis in idem" opera, infatti, solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame, in cui sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, determinandosi in tal caso quella situazione di inconciliabilità tra i due provvedimenti, quello caducato e quello riemesso, che non possono, pertanto, coesistere. La reiterazione del provvedimento cautelare nella ipotesi in esame non è equiparabile a quella della rinnovazione per esigenze probatorie, disciplinata dall'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., diversi essendo i presupposti e le finalità dei due provvedimenti: il primo presuppone il venire meno dell'efficacia, per ragioni meramente formali, di una precedente misura cautelare e tende a ripristinare la piena operatività nel complesso ed articolato quadro prospettico di cui all'art. 274 cod. proc. pen.; il secondo presuppone, invece la scadenza del termine prefissato con la precedente misura, disposta per soddisfare esigenze connesse all'acquisizione ed alla genuinità della prova e mira, per così dire, a dilatare il detto termine nella limitata prospettiva di continuare a garantire tali esigenze probatorie (art. 274, primo comma lett. c), cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 301 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 301 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)