Sez. 3, Sentenza n. 370 del 15/01/2002 (Rv. 551560 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Giudizio critico - Limite della continenza - Inosservanza - Conseguenze - Risarcimento del danno - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Il diritto di critica (da distinguersi dal diritto di cronaca che non si concreta in un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione di fatti), allorché implichi un giudizio di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all'osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse e postula che il giudizio di disvalore incidente sull'onore e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici ma accompagnato da congrua motivazione. L'inosservanza di siffatti limiti rende inapplicabile la scriminante e obbliga l'autore del fatto al risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)