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Sez. 3, Sentenza n. 1520 del 28/04/1976 (Rv. 380265 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE O ALLA PERSONA INCARICATA, OVVERO AD ALTRA PERSONA ADDETTA ALLA SEDE - OMISSIONE DELLA RICERCA NELLA SEDE DI TALI PERSONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380265-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE O ALLA PERSONA INCARICATA, OVVERO AD ALTRA PERSONA ADDETTA ALLA SEDE - OMISSIONE DELLA RICERCA NELLA SEDE DI TALI PERSONE - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art 145 cod proc civ, la notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita nella loro Sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche o, in Mancanza, ad altra persona addetta alla Sede, mentre soltanto se la notificazione non possa essere eseguita in tal modo, vanno osservate le norme di cui agli artt 138, 139 e 141 cod proc civ, sempre che nell'atto da notificare sia stata indicata la persona fisica del rappresentante. Ne consegue che l'omissione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della ricerca nella Sede della persona giuridica delle persone indicate dalla cennata disposizione, importa la nullita della notifica eseguita nella residenza o nel domicilio del rappresentante, anche se la consegna dell'atto sia stata eseguita, a norma del citato art 138 cod proc civ, nelle mani del rappresentante medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)