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Sez. L, Sentenza n. 4153 del 16/07/1979 (Rv. 400658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE TRANSATTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE TRANSATTIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Alla generica espressione "anche in via transattiva", aggiunta dal lavoratore alla quietanza a saldo, puo riconoscersi efficacia transattiva solo in presenza di elementi specifici, dai quali risulti la volonta certa del dichiarante di abdicare a diritti e ragioni determinate o determinabili, oggetto di precedenti contestazioni o trattative. L'accertamento della sussistenza degli estremi della transazione spetta soltanto al giudice del merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1234/76, mass n 379932).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)