Sez. 3, Sentenza n. 4600 del 10/12/1976 (Rv. 383354 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Rientra nel potere esclusivo e discrezionale del giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, valutando la concludenza delle prove, secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art 116 cod proc civ, con il solo limite derivante dall'esigenza di applicare rettamente i principi relativi alla ammissibilita delle prove e all'Obbligo di adeguata motivazione. (Conf 975/74, mass n 368913; (Conf 975/74, mass n 368913; (Conf 2215/72, mass n 368913;*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)