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Sez. 2, Sentenza n. 5563 del 24/10/1979 (Rv. 402156 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402156-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Rientra nel potere esclusivo e discrezionale del giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione della concludenza delle prove, secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art 116 cod proc civ, con il solo limite costituito dall'Obbligo della motivazione adeguata delle determinazioni prese, al fine di consentire il controllo del criterio logico seguito. (Conf 564/77, mass n 384117; (Conf 4600/76, mass n 383354; (Conf 975/74, mass n 368913).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)