Sez. 2, Sentenza n. 5563 del 24/10/1979 (Rv. 402156 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Rientra nel potere esclusivo e discrezionale del giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione della concludenza delle prove, secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art 116 cod proc civ, con il solo limite costituito dall'Obbligo della motivazione adeguata delle determinazioni prese, al fine di consentire il controllo del criterio logico seguito. (Conf 564/77, mass n 384117; (Conf 4600/76, mass n 383354; (Conf 975/74, mass n 368913).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)