Sez. 1, Sentenza n. 3907 del 01/04/1993 (Rv. 481640 - 01)
Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione | Differenza di età tra adottando e adottanti superiore a quaranta anni - Provvedimento straniero di adozione - Dichiarazione di efficacia - Ammissibilità - Condizioni.
Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione
In tema di adozione internazionale, il provvedimento straniero di adozione, nel caso in cui tra il minore adottando e gli adottanti esiste una differenza di età superiore a quella massima di quaranta anni prevista dalla legge, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, ed in particolare con il principio fissato dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, e può quindi essere dichiarato efficace, quando il rapporto tra l'età dell'adottando e quella degli adottanti sia comunque in grado di riprodurre la differenza biologica naturale, ovvero ordinaria, tra genitori e figli.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)