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Sez. 1, Sentenza n. 3907 del 01/04/1993 (Rv. 481640 - 01)

Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione | Differenza di età tra adottando e adottanti superiore a quaranta anni - Provvedimento straniero di adozione - Dichiarazione di efficacia - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481640-01

Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione

In tema di adozione internazionale, il provvedimento straniero di adozione, nel caso in cui tra il minore adottando e gli adottanti esiste una differenza di età superiore a quella massima di quaranta anni prevista dalla legge, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, ed in particolare con il principio fissato dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, e può quindi essere dichiarato efficace, quando il rapporto tra l'età dell'adottando e quella degli adottanti sia comunque in grado di riprodurre la differenza biologica naturale, ovvero ordinaria, tra genitori e figli.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)