Sez. U, Sentenza n. 3103 del 02/10/1975 (Rv. 377205 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE - DOMANDA DEL PUBBLICO IMPIEGATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE - DOMANDA DEL PUBBLICO IMPIEGATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda con la quale un pubblico impiegato, assumendo di aver percepito uno stipendio inferiore a quanto dovutogli, chieda la condanna dell'ente datore di lavoro (nella specie, un comune) al risarcimento dei danni per un importo pari alla differenza di retribuzione che assume spettargli, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, in tema di rapporto di pubblico impiego, deve farsi riferimento, ai fini del riparto della giurisdizione, alla materia controversa ed alla sua inerenza a tale rapporto e non gia alla prospettazione data dalla parte alle questioni da risolvere. (V 2124/74, mass n 370439; 2350/72, mass n 359739).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)