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Sez. U, Sentenza n. 2350 del 13/07/1972 (Rv. 359739 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359739-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di rapporto di pubblico impiego si estende anche alle controversie di contenuto patrimoniale, quando la domanda abbia il suo titolo necessario nel rapporto d'impiego medesimo, come accade in materia di stipendi, d' indennita e di altri assegni dovuti in dipendenza diretta ed immediata del suddetto rapporto. In questi casi, a differenza che per le ipotesi di giurisdizione di legittimita, non e necessaria la impugnazione di un atto amministrativo ad hoc, ma e sufficiente la sussistenza di una pretesa di carattere patrimoniale che si affermi essere contestata o lesa, sempre che quella pretesa abbia il suo titolo diretto nel rapporto di pubblico impiego. (Conf 2954'71, mass n 354209).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)