Sez. 1, Sentenza n. 12017 del 06/11/1992 (Rv. 479366 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Comune - Atti espropriativi - Compimento - Delega all'I.A.C.P. - I.A.C.P. costruzioni - Realizzazione prima della scadenza del termine di occupazione legittima - Proprietari dei terreni occupati - Giudizio per risarcimento danni - Promovimento - I.A.C.P. - Legittimazione passiva - Sussistenza - Comune - Responsabilità solidale - Configurabilità - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
In tema di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel caso in cui il Comune abbia delegato all'I.A.C.P. il compimento di tutti gli atti espropriativi riconoscendogli, altresì, la proprietà superficiaria delle opere costruite sui fondi altrui, e l'I.A.C.P. abbia realizzato le costruzioni prima della scadenza del termine di occupazione legittima, senza che successivamente intervenga il decreto di esproprio, l'ente delegato è legittimato passivo nel giudizio per risarcimento danni promosso dai proprietari dei terreni occupati, perché, al termine dell'occupazione legittima, non ha abbandonato il bene del privato, ma ha contribuito all'occupazione "sine titulo", mantenendo l'opera edificata, della quale, come superficiario, ha acquistato la proprietà (art. 952 cod. civ.), potendosi peraltro ipotizzare una responsabilità solidale dell'Ente delegante e dell'Ente delegato, in ordine alla corresponsione del controvalore del bene occupato, solo allorché la delega limiti l'attività dell'Ente delegato all'espletamento dell'appalto, ovvero all'occupazione d'urgenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)