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Sez. 1, Sentenza n. 6502 del 16/07/1997 (Rv. 506036 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ultimazione dell'opera pubblica, da parte del I.A.C.P., prima della scadenza del termine di occupazione legittima - Mancata emanazione successiva del decreto esproprio - Responsabilità del I.A.C.P. - Condizioni - Avvenuta, pregressa delega, da parte del Comune, anche delle operazioni di espropriazione - Necessità - Corresponsabilità solidale del Comune - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506036-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di ultimazione, da parte dell'I.A.C.P., dell'opera pubblica, in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima, e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, ove detto Istituto sia stato delegato, dal Comune (artt. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971, n. 865), soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità di esso I.A.C.P., per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere solo con lo spirare del periodo di occupazione legittima, ed atteso che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso. Per contro, ove la delega si estenda anche al compimento dell'espropriazione, il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera il delegato da responsabilità, perché proprio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di esproprio intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. Tuttavia, in questo secondo caso, sussiste anche una corresponsabilità dell'ente delegante, in quanto l'espropriazione si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma anche "d'intesa" con questo, sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)