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Sez. L, Sentenza n. 13529 del 15/09/2003 (Rv. 566862 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio erogato dall'INPS - Riferimento, da parte del D.L. n. 326 del 1995, non convertito e successivamente reiterato, senza soluzione di continuità, da ultimo dal D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996 con salvezza degli effetti dei decreti non convertiti, alla disciplina sulla indennità di mobilità - Conseguenze - Compatibilità con reddito da lavoro subordinato anche se a tempo parziale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566862-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

La estensione alla erogazione, da parte dell'INPS, del sussidio previsto per i lavori socialmente utili delle norme relative alla indennità di mobilità e quindi alla incompatibilità tra il predetto sussidio e la prestazione di attività lavorativa remunerata è stata prevista dal D.L. n. 326 del 1995, che non è stato convertito; poiché, per altro, la suddetta previsione è stata reiterata in successivi decreti legge, del pari non convertiti, e, da ultimo, dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella Legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti non convertiti, deve ritenersi, in considerazione della reiterazione senza continuità delle disposizioni contenute nella decretazione d'urgenza e dell'ampia portata della clausola di salvezza degli effetti dei decreti legge non convertiti, che, sin dall'inizio, le disposizioni in tema di indennità di mobilità siano state fatte salve, con conseguente applicabilità delle stesse, sin dal momento della emanazione del primo decreto legge, al sussidio per i lavori socialmente utili. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto la domanda di corresponsione del sussidio per lavori socialmente utili proposta da due persone che, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 326 del 1995, avevano svolto attività lavorativa a tempo parziale, e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda ritenendo il sussidio incompatibile, al pari dell'indennità di mobilità, con il reddito da attività lavorativa, sia pure a tempo parziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 04/08/1995 num. 326, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Costituzione art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)