Sez. 5, Sentenza n. 4098 del 04/04/2000 (Rv. 535311 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Merce acquistata, importata o prodotta, non rinvenuta nel luogo di esercizio dell'attività - Presunzione di cessione - Natura - Di presunzione assoluta - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità - Prova anche di circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nelle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 53 del d.P.R. n. 633/72, e rispetto a quella della presenza della merce in una sede secondaria.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di disciplina dell'IVA, nell'ipotesi di mancato rinvenimento dei beni acquistati, importati o prodotti, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, l'art. 53 del d.P.R. n. 633/72 non pone affatto una presunzione "iuris et de iure" di cessione dei beni in questione, contrastabile - in quanto tale - solo con la prova della ricorrenza di una delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Tali ultime ipotesi, infatti, unitamente a quella della presenza delle merci in una sede secondaria, costituiscono soltanto delle possibili circostanze limitative dell'operatività della presunzione stessa e non già le uniche fattispecie legali tipizzate a vincerla, di tal che si rende sempre possibile, al contribuente, offrire la prova di altre circostanze atte a vincere la presunzione in questione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)