diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003 (Rv. 563225 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Posizione del terzo rispetto al procedimento esecutivo - Soggetto sottoposto all'esecuzione - Esclusione - Strumento necessario alla prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore - Sussistenza - Conseguenze - Facoltà del terzo - Opposizione gli atti esecutivi - Ammissibilità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563225-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi il terzo detentore di cose o debitore di somme nei confronti del debitore presso il quale sia eseguito il pignoramento (art. 543, cod. proc. civ.) non può ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, in quanto egli è lo strumento necessario a consentire la realizzazione del credito insoddisfatto nei confronti del debitore e si trova a subire l'efficacia riflessa del titolo esecutivo, con la conseguenza che può proporre opposizione agli atti esecutivi, non anche opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)