Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003 (Rv. 563225 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Posizione del terzo rispetto al procedimento esecutivo - Soggetto sottoposto all'esecuzione - Esclusione - Strumento necessario alla prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore - Sussistenza - Conseguenze - Facoltà del terzo - Opposizione gli atti esecutivi - Ammissibilità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nell'espropriazione presso terzi il terzo detentore di cose o debitore di somme nei confronti del debitore presso il quale sia eseguito il pignoramento (art. 543, cod. proc. civ.) non può ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, in quanto egli è lo strumento necessario a consentire la realizzazione del credito insoddisfatto nei confronti del debitore e si trova a subire l'efficacia riflessa del titolo esecutivo, con la conseguenza che può proporre opposizione agli atti esecutivi, non anche opposizione all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)