Sez. 3, Sentenza n. 7170 del 02/08/1997 (Rv. 506377 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Posizione del terzo rispetto al procedimento esecutivo - Di soggetto sottoposto all' esecuzione - Esclusione - Di strumento necessario alla prosecuzione del procedimento nei confronti del debitore - Sussistenza - Conseguenze - Facoltà del terzo - Di proporre opposizione gli atti esecutivi - Ammissibilità - Di proporre opposizione all'esecuzione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Il terzo indicato nell'art. 543 del codice di rito non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (ovvero del terzo assoggettato all'esecuzione), con la conseguenza che andrà a lui riconosciuto il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche quello di proporre opposizione all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)