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Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007 (Rv. 595615 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Posizione del terzo - Individuazione - Effetti - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere di un ente pubblico - Dichiarazione del terzo debitore del debitore esecutato - Legittimazione a far valere l'impignorabilità del credito per l'esistenza del vincolo di destinazione - Esclusione - Conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi del terzo avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore - Dichiarazione di esistenza del credito accompagnata dall'indicazione del vincolo - Carattere positivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595615-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata. Di conseguenza, nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico, poiché in tal caso la questione attiene al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato (il quale ultimo si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge, con conseguente carenza di interesse del terzo a dedurre siffatta doglianza nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione). Inoltre, la circostanza dell'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)