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Sez. 2, Sentenza n. 6942 del 28/03/1988 Ud. (dep. 09/05/1989) Rv. 181297 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*
Stato
decisa il 1988-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181297-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento. (Conf mass n 147710).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)