Sez. 2, Sentenza n. 6942 del 28/03/1988 Ud. (dep. 09/05/1989) Rv. 181297 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento. (Conf mass n 147710).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)