Sez. 5, Sentenza n. 27321 del 23/12/2014 (Rv. 634120 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Mandato senza rappresentanza - Consorzio - Prestazione resa o ricevuta all'estero dal mandatario senza rappresentanza - Art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
In materia di imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile "ratione temporis", le prestazioni di servizi rese o ricevute da un consorzio, mandatario senza rappresentanza, costituiscono prestazioni di servizi anche nei rapporti tra consorziati mandanti e mandatario, sicché i corrispettivi costituenti i ricavi per i consorziati se originati da prestazioni di servizi rese all'estero non vanno, per l'assenza del requisito territoriale, assoggettati ad IVA in quanto il ribaltamento dei ricavi determina che il risultato dell'appalto eseguito dal mandatario si realizza direttamente in capo alle imprese consorziate, conservando la prestazione ricevuta da queste ultime la stessa natura che aveva in capo al primo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)