Sez. 2, Sentenza n. 21589 del 15/10/2007 (Rv. 599440 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizi diversi da quelli di danno - Opposizione avverso irrogazione di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada - Preesistenza di procedimento penale per il delitto di lesioni riferito alla medesima vicenda - Sospensione necessaria - Configurabilità - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
In caso di irrogazione di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada a seguito di incidente stradale e contestuale instaurazione per la stessa vicenda di procedimento penale per lesioni, non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria fra il processo penale suddetto e il procedimento originato a seguito di opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione amministrativa allorchè la ricostruzione delle modalità dell'incidente non è condizionata dall'allegazione del rapporto di servizio dell'organo accertatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il rapporto di pregiudizialità in presenza di procedimento penale per lesioni ai danni di un pedone, al quale era stata contestata la violazione dell'art. 190, commi secondo e decimo, per avere tenuto comportamenti non corretti nell'attraversamento della carreggiata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)