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Sez. 1, Sentenza n. 4172 del 29/04/1994 (Rv. 486424 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Responsabile di una violazione amministrativa ed obbligato solidale - Instaurazione di due autonomi giudizi di opposizione - Rapporto di pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486424-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

In tema di sanzioni amministrative, nell'ipotesi di due giudizi di opposizione che siano stati instaurati autonomamente, l'uno dal responsabile di una violazione amministrativa e l'altro dall'obbligato solidale per la stessa violazione, non può configurarsi rapporto di pregiudizialità, nei sensi di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia sulle questioni da risolvere in ciascun giudizio, non essendo suscettibile di fare stato nei riguardi delle parti dell'altro giudizio, non può per ciò stesso, costituire il necessario antecedente logico e giuridico della relativa decisione, fatta eccezione per il caso del giudizio proposto dall'obbligato solidale in cui questi contesti che sia stata commessa la violazione che è fonte del suo obbligo, posto che l'obbligazione solidale viene meno se è accertata l'insussistenza della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)