Sez. U, Sentenza n. 6255 del 18/11/1988 (Rv. 460599 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ILLECITI AMMINISTRATIVI - LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE - RETROATTIVITÀ - RAPPORTI CON L'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ILLECITI AMMINISTRATIVI - LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE - RETROATTIVITÀ - RAPPORTI CON L'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA.*
Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e poi depenalizzato con tale legge (nella specie, circolazione di veicolo sprovvisto della prescritta Assicurazione della responsabilità civile), la pregressa Estinzione del reato stesso per amnistia (nella specie, a norma del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744) è invocabile dall'autore della violazione, in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen., prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile con l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, quale ipotesi d'insussistenza del fatto sanzionabile, ferma restando per la conseguente decisione del giudice dell'opposizione la previa devoluzione al giudice penale dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'applicazione dell'amnistia, e, quindi, l'eventuale sospensione del giudizio d'opposizione, ai sensi degli artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ., fino a che il giudice penale dichiari o neghi l'Estinzione del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 33 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)