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Sez. 2, Sentenza n. 10394 del 03/12/1994 (Rv. 489011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice nella fase istruttoria - Mancata comunicazione dell'ordinanza di sostituzione e del rinvio dell'udienza - Nullità - Rinuncia della parte anche tacita a farla valere - Inopponibilità della nullità.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

La mancata comunicazione dell'ordinanza di sostituzione del giudice nella fase istruttoria e del rinvio dell'udienza comporta la violazione del principio del contraddittorio e, quindi, la nullità degli atti compiuti successivamente. Detta nullità, tuttavia, non può essere opposta dalla parte che abbia rinunciato a farla valere anche tacitamente, nulla eccependo per tutta la fase del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)