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Sez. L, Sentenza n. 514 del 10/02/1975 (Rv. 373817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - LAVORATORE PROMOSSO A CATEGORIA SUPERIORE - CONTRATTO COLLETTIVO - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÈ - VALIDITA - AUTOMATICA RISOLUZIONE CON CONTESTUALE RIASSUNZIONE - INVALIDITA DELLA RELATIVA PATTUIZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 LUGLIO 1967 PER L'INDUSTRIA COTONIERA.*
Stato
decisa il 1975-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - LAVORATORE PROMOSSO A CATEGORIA SUPERIORE - CONTRATTO COLLETTIVO - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÈ - VALIDITA - AUTOMATICA RISOLUZIONE CON CONTESTUALE RIASSUNZIONE - INVALIDITA DELLA RELATIVA PATTUIZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 LUGLIO 1967 PER L'INDUSTRIA COTONIERA.*

Sono valide le clausole dei contratti collettivi le quali, per l'ipotesi di promozione del lavoratore ad una categoria professionale superiore, prevedono la liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita, fissando, per il periodo di servizio trascorso nella categoria iniziale un coefficiente di calcolo (frazione tempo-salario) diverso da quello stabilito per la categoria professionale in cui il lavoratore e inquadrato all'atto della cessazione del rapporto. Qualora le cennate clausole stabiliscano altresi che il passaggio di categoria comporti l'automatica risoluzione del pregresso rapporto di lavoro, con la contestuale riassunzione del lavoratore nella categoria superiore, la nullita di tale pattuizione, per contrasto con il principio dell'infrazionabilita dell'anzianita, non comporta l'invalidita anche della parte delle stesse clausole concernente la liquidazione a scaglioni della indennita di anzianita. (nella specie, tali principi sono stati affermati in relazione allo art 18 del CCNL 27 luglio 1967 per l'industria cotoniera, che regola la promozione dei dipendenti dalla categoria operaia a quella intermedia). (Conf 2822/74, mass n 371239; 2290/72, mass n 359639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 27/07/1967 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)