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Sez. U, Sentenza n. 2822 del 12/10/1974 (Rv. 371239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA CON CONTESTUALE RIASSUNZIONE - PORTATA PRECETTIVA - INSUSSISTENZA - NULLITA DELLA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONE - LICEITA.*
Stato
decisa il 1974-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA CON CONTESTUALE RIASSUNZIONE - PORTATA PRECETTIVA - INSUSSISTENZA - NULLITA DELLA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONE - LICEITA.*

La proposizione, ripetuta nei vari contratti collettivi per il settore metalmeccanico, succedutisi nel tempo, secondo la quale il passaggio degli operai alla categoria impiegatizia importerebbe la risoluzione automatica del rapporto di lavoro e la contestuale riassunzione del dipendente con la nuova qualifica, non ha portata precettiva, ma esprime soltanto un punto di vista adottato dalle parti contraenti come ragione giustificativa delle varie clausole regolanti gli effetti dell'anzidetto passaggio di categoria sulle obbligazioni attinenti al rapporto di lavoro. Pertanto la contrarieta alla legge della cennata proposizione non comporta, di per se sola ai sensi dell'art 1419 cod civ la nullita di dette clausole ed in particolare di quella che prevede la liquidazione dell'indennita di anzianita nel caso di mutamento di categoria professionale, secondo il criterio degli scaglioni progressivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 21/06/1956 num. 5, Contr. Coll. 21/06/1956 num. 30, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 5, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 30, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 5, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 30, Contr. Coll. 31/12/1972 num. 5, Contr. Coll. 31/12/1972 num. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)